CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO


Condizioni generali del contratto

1. PREMESSA NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività;
b) Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico con indicazione di tutti gli elementi del contratto di vendita (art.35 del Dlgs 79/2011 C.T); Il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 intendono per:
a) organizzatore del viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’art. 34 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici; che possono essere venduti direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario;
b) intermediario (o venditore), il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art. 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto
b) alloggio
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.

2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal Decreto Legislativo 206/2005 (Codice del Consumo) e
dal Decreto Legislativo 79/2011 (Codice del Turismo).
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica/programma illustrativo. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
• estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
• estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
• periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
• cessione del contratto (art.39 Dlgs 79/2011);
• cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.
4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui la Scafidi Viaggi darà la relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dalla Scafidi Viaggi in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 del D. lgs 79/2011 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico, dovrà essere versato all’atto della prenotazione, il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della data di partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data della partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o della Scafidi Viaggi la risoluzione di diritto con eventuali penali a carico del turista.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, programma fuori catalogo, viaggio su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente figurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dalla Scafidi Viaggi dopo la conclusione del contratto stesso prima di 20 giorni dalla partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo qualora il secondo pacchetto turistico abbia costo inferiore al primo;
• alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dalla Scafidi Viaggi si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato al netto dell’acconto versato di cui all’art.5, 1° comma l’importo della penale nella misura indicate nella seguente tabella (oltre al costo individuale di gestione pratica, della polizza assicurativa contro l’annullamento):
• 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della data di partenza del viaggio;
• 25% della quota di partecipazione dal 29° giorno al 25° giorno prima della data di partenza del viaggio;
• 50% della quota di partecipazione dal 25° giorno al 15° giorno prima della data di partenza del viaggio;
• 75% della quota di partecipazione dal 14° all’8° giorno prima della data di partenza del viaggio;
• 100% della quota di partecipazione dal 7° giorno alla data di partenza del viaggio;
• BIGLIETTERIA AEREA
I biglietti aerei sono sempre da considerare tariffe speciali, con disponibilità di posti limitata. Normalmente prevedono l’emissione 20/30 giorni prima della partenza o contestualmente della prenotazione, a seconda delle regole imposte dalle compagnie aeree. Tutti i biglietti aerei, una volta emessi, non prevedono alcun rimborso e, pertanto, il costo sarà addebitato per intero. Per tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali per l’espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. Tali penalità vengono necessariamente applicate da parte dell’Operatore in quanto quest’ultimo ha assunto nei confronti dei vari fornitori di servizi delle obbligazioni che comportano notevoli perdite economiche in caso di annullamento anche parziale del numero dei partecipanti. Eventuali variazioni degli importi delle penali relativi a singoli prodotti sono evidenziati nelle pagine di riferimento degli stessi.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, la Scafidi Viaggi comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico proponendo una soluzione alternativa, il turista potrà esercitare alternativamente, dandone risposta scritta entro 2 giorni lavorativi, il diritto di riacquisire la somma già pagata, di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo di valore equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, o dal variare del prezzo superiore al 10% del prezzo originario relativo al pacchetto turistico acquistato.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
La Scafidi Viaggi , qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dalla Scafidi Viaggi venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona senza aggravio sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto con almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata di partenza del viaggio, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione dei servizi (ex art.39 Dlgs 79/2011) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c)Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al “pacchetto turistico”. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì  per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, la Scafidi Viaggi avrà cura di fornire in catalogo o in dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente dalle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO E CLAUSOLA PENALE
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per inadempimento contrattuale non può in ogni caso essere superiore al limite delle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955, la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporlo ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CVV) sulla responsabilità dell’organizzatore.
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
turista, senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. La mancata presentazione del reclamo sarà valutata ai fini dell’art. 1227 del codice civile.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo o previste in catalogo o nella scheda tecnica, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del “pacchetto”, infortuni e bagagli nonché stipulare un contratto di assistenza che garantiscano il rientro immediato del turista a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore o dell’intermediario, e che gli assicurino assistenza anche di tipo economico.
18. FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo Del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (art. 51 Dlgs 79/2011), in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1. n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto e, pertanto, si intende regolato dalle condizioni generali di contratto dei vari vettori o venditori di singoli servizi turistici.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di “pacchetti turistici” sopra riportate: art. 4 1° com.; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o “pacchetto turistico”. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di “pacchetto turistico” (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore soggiorno ecc.).
C) In caso in cui la Scafidi Viaggi agisca nella qualità di intermediario o venditore valgono le condizioni generali di contratto dell’organizzatore del pacchetto turistico, del venditore del singolo servizio turistico o del vettore (aereo, navale, ferroviario o altro).
PRIVACY
Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.


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